Versamento ritenute e contributi in appalti o prestazione di opere

Si segnalano di seguito le principali novità contenute nel D.L. 26.10.19 n. 124 (c.d. Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020) convertito in L.19.12.19 n.157, in materia di versamento ritenute e contributi in appalti o prestazione di opere.

La novità a seguito della conversione in Legge

Spetta alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera.

Il committente, invece, ha l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente.

La norma si applica ai committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi, che siano sostituti d’imposta e residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato. Sono esclusi dalla disciplina in esame i committenti che non hanno la qualifica di sostituti d’imposta, ad esempio le persone fisiche che non agiscono nell’ambito di attività imprenditoriali o professionali (c.d. “privati”).

La norma si applica ai committenti che affidino ad un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro, attraverso “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo“.

Per rientrare nell’ambito applicativo della disposizione devono coesistere:

  • sia il limite economico (importo annuo complessivo dell’opera o delle opere e del servizio o dei servizi commissionati superiore a 200.000,00 euro);
  • sia quello relativo all’esecuzione, caratterizzato dalla prevalenza dell’utilizzo della manodopera presso le sedi di attività del committente con beni strumentali di quest’ultimo.

Operativamente per quanto concerne  gli  obblighi del committente si evidenzia quanto segue:

  • chiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici la copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute, al fine di riscontrarne il corretto adempimento. Ne consegue che sul committente ricade l’obbligo di una funzione di controllo essendo responsabile per la determinazione e versamento delle ritenute limitatamente all’appalto o affidamento assegnato. Infatti le imprese appaltatrici/affidatarie e subappaltatrici, entro cinque giorni dal termine previsto per il pagamento delle ritenute fiscali,  dovranno inviare  copia delle deleghe di versamento delle ritenute operate nel mese precedente, unitamente ad una distinta contenente i seguenti dati:
    • nominativi di tutti i lavoratori, identificati a mezzo codice fiscale, che hanno prestato l’attività in seno ai singoli contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati riconducibili al committente medesimo;
    • dettaglio delle ore prestate da ciascun lavoratore,
    • l’ammontare della retribuzione corrisposta
    • dettaglio delle ritenute fiscali eseguite per ciascun lavoratore
    • dettaglio delle ritenute fiscali relative alla prestazione affidata dal committente.
  • sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l’inadempimento, fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o se inferiore per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate, nel caso in cui non riceva, entro i 5 giorni successivi al termine per il versamento, i modelli F24 utilizzati per il paga-mento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dovute in relazione ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, o nel caso in cui li abbia ricevuti ed abbia rilevato un omesso o insufficiente versamento;
  • comunicare l’inadempimento riscontrato all’Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni.

In relazione alle esclusioni ai sensi del comma 5 dell’articolo 17-bis non trovano applicazione, gli obblighi previsti dall’articolo in commento, qualora  le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione (avente validità di quattro mesi), la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

  • risultino in attività da almeno tre anni e siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Pertanto nel caso di esclusione il committente dovrà porre attenzione alla scadenza del certificato onde evitare di incorrere in sanzioni, qualora dovesse emergere un inadempimento nel versamento delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice.

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